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Normativa

Articolo 69 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:23:39 +0200+02:003930#30Tue, 18 Sep 2018 22:23:39 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:23:39 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:23:39 +02002310239pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:23:39 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:23:39 +0200+02:003930#/30Tue, 18 Sep 2018 22:23:39 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:23:39 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 69 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 69 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Definizioni

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1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) “contratto di multiproprieta’”: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu’ alloggi per il pernottamento per piu’ di un periodo di occupazione;

b) “contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine”: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

c) “contratto di rivendita”: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprieta’ o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;

d) “contratto di scambio”: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprieta’;

e) “operatore”: il “professionista”, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

f) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

g) “contratto accessorio”: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprieta’ o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall’operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’operatore;

h) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

i) “codice di condotta”: un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codicein relazione a una o piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori d’attivita’ specifici;

l) “responsabile del codice“: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell’elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell’osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta’ o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

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