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Normativa

Articolo 67-ter Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!31Wed, 30 May 2018 13:02:43 +0200+02:004331#31Wed, 30 May 2018 13:02:43 +0200+02:00-1Europe/Rome3131Europe/Rome201831 30pm31pm-31Wed, 30 May 2018 13:02:43 +0200+02:001Europe/Rome3131Europe/Rome2018312018Wed, 30 May 2018 13:02:43 +0200021025pmWednesday=2107#!31Wed, 30 May 2018 13:02:43 +0200+02:00Europe/Rome5#May 30th, 2018#!31Wed, 30 May 2018 13:02:43 +0200+02:004331#/31Wed, 30 May 2018 13:02:43 +0200+02:00-1Europe/Rome3131Europe/Rome201831#!31Wed, 30 May 2018 13:02:43 +0200+02:00Europe/Rome5#No Comments

Articolo 67-ter Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Definizioni

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1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a);

b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;

c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell’ambito delle proprie attivita’ commerciali o professionali, e’ il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;

d) consumatore: qualunque soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice;

e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;

f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita’ commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu’ tecniche di comunicazione a distanza;

h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un’infrazione.


Articolo inserito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 221/2007.

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