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Normativa

Articolo 67-quinquies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:21:11 +0200+02:001130#30Tue, 18 Sep 2018 22:21:11 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:21:11 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:21:11 +02002110219pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:21:11 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:21:11 +0200+02:001130#/30Tue, 18 Sep 2018 22:21:11 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:21:11 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 67-quinquies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 67-quinquies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Informazioni relative al fornitore (1)

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1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

a) l’identita’ del fornitore e la sua attivita’ principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore e’ stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;

b) l’identita’ del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista (2);

c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identita’ del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche’ l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;

d) se il fornitore e’ iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e’ iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

e) qualora l’attivita’ del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita’ di controllo.

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