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Normativa

Articolo 67-quinquies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!31Wed, 30 May 2018 13:04:17 +0200+02:001731#31Wed, 30 May 2018 13:04:17 +0200+02:00-1Europe/Rome3131Europe/Rome201831 30pm31pm-31Wed, 30 May 2018 13:04:17 +0200+02:001Europe/Rome3131Europe/Rome2018312018Wed, 30 May 2018 13:04:17 +0200041045pmWednesday=2107#!31Wed, 30 May 2018 13:04:17 +0200+02:00Europe/Rome5#May 30th, 2018#!31Wed, 30 May 2018 13:04:17 +0200+02:001731#/31Wed, 30 May 2018 13:04:17 +0200+02:00-1Europe/Rome3131Europe/Rome201831#!31Wed, 30 May 2018 13:04:17 +0200+02:00Europe/Rome5#No Comments

Articolo 67-quinquies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Informazioni relative al fornitore (1)

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1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

a) l’identita’ del fornitore e la sua attivita’ principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore e’ stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;

b) l’identita’ del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista (2);

c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonchè l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;

d) se il fornitore e’ iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e’ iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.


(1) Articolo inserito dall’art. 9, c. 1, del D.Lgs. n. 221/2007.

(2) Lettera sostituita dall’art. 5, c. 1, lett. a), della Legge n. 217/2011.

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