Articolo 67-bis Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005
Foro competente
((1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.)) ((24))
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.