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Normativa

Articolo 67-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!31Wed, 30 May 2018 13:03:11 +0200+02:001131#31Wed, 30 May 2018 13:03:11 +0200+02:00-1Europe/Rome3131Europe/Rome201831 30pm31pm-31Wed, 30 May 2018 13:03:11 +0200+02:001Europe/Rome3131Europe/Rome2018312018Wed, 30 May 2018 13:03:11 +0200031035pmWednesday=2107#!31Wed, 30 May 2018 13:03:11 +0200+02:00Europe/Rome5#May 30th, 2018#!31Wed, 30 May 2018 13:03:11 +0200+02:001131#/31Wed, 30 May 2018 13:03:11 +0200+02:00-1Europe/Rome3131Europe/Rome201831#!31Wed, 30 May 2018 13:03:11 +0200+02:00Europe/Rome5#No Comments

Articolo 67-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Oggetto e campo di applicazione

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1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Se non vi e’ accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e’ eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e’ eseguita entro un periodo di un anno, l’operazione successiva e’ considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.

3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche’ le competenze delle autorita’ indipendenti di settore.


Articolo inserito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 221/2007.

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