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FinTechNormativa

Articolo 6 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

By January 1, 2018#!30Fri, 21 Sep 2018 07:25:54 +0200+02:005430#30Fri, 21 Sep 2018 07:25:54 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830 21am30am-30Fri, 21 Sep 2018 07:25:54 +0200+02:007Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Fri, 21 Sep 2018 07:25:54 +0200257259amFriday=2107#!30Fri, 21 Sep 2018 07:25:54 +0200+02:00Europe/Rome9#September 21st, 2018#!30Fri, 21 Sep 2018 07:25:54 +0200+02:005430#/30Fri, 21 Sep 2018 07:25:54 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Fri, 21 Sep 2018 07:25:54 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 6 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

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Abrogazioni e modifiche ad altre disposizioni di legge e regolamentari

1. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, n. 51 e’ abrogato.

2. I commi 4-bis e 4-ter dell’art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

3. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 dopo l’art. 10-bis e’ aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell’avvenuto pagamento delle ragioni di debito). – 1. Prima della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sara’ revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell’archivio di cui al precedente art. 10-bis; b) l’iscrizione di cui alla lettera a) puo’ essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente venga effettuato successivamente all’iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sara’ annotata dall’emittente nell’archivio stesso. 2. L’obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui e’ operativo l’adeguamento della struttura tecnica dell’archivio, cosi’ come comunicato dalla Banca d’Italia. 3. La comunicazione di cui al comma 1 e’ effettuata all’indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e puo’ essere resa in via autonoma o unitamente all’invio di altre comunicazioni. » .

 

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