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Normativa

Articolo 6 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:36:26 +0200+02:002630#30Tue, 18 Sep 2018 21:36:26 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 21:36:26 +0200+02:009Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 21:36:26 +0200369369pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 21:36:26 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:36:26 +0200+02:002630#/30Tue, 18 Sep 2018 21:36:26 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 21:36:26 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 6 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 6 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

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1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;

d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

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