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Normativa

Articolo 5 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

By May 20, 2018#!30Thu, 25 Apr 2019 00:32:51 +0200+02:005130#30Thu, 25 Apr 2019 00:32:51 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201930 25am30am-30Thu, 25 Apr 2019 00:32:51 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2019302019Thu, 25 Apr 2019 00:32:51 +02003212324amThursday=2107#!30Thu, 25 Apr 2019 00:32:51 +0200+02:00Europe/Rome4#April 25th, 2019#!30Thu, 25 Apr 2019 00:32:51 +0200+02:005130#/30Thu, 25 Apr 2019 00:32:51 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201930#!30Thu, 25 Apr 2019 00:32:51 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 5 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

Articolo 5: Effetti negativi rilevanti – D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

 

1. Ai fini della determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), le autorità competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali:

a) il numero di utenti che dipendono dal servizio for- nito dal soggetto interessato;

b) la dipendenza di altri settori di cui all’allegato II dal servizio fornito da tale soggetto;

c) l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali o sulla pubblica sicurezza;

d) la quota di mercato di detto soggetto;

e) la diffusione geografica relativamente all’area che potrebbe essere interessata da un incidente;

f) l’importanza del soggetto per il mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.

2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di un incidente sono altresì considerati, ove opportuno, fattori settoriali.

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