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Normativa

Articolo 5 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:33:20 +0200+02:002030#30Tue, 18 Sep 2018 21:33:20 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 21:33:20 +0200+02:009Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 21:33:20 +0200339339pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 21:33:20 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:33:20 +0200+02:002030#/30Tue, 18 Sep 2018 21:33:20 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 21:33:20 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 5 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 5 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Obblighi generali

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1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

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