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Normativa

Articolo 4 Regolamento Geoblocking – Reg. UE 2016/0152

By January 1, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:37:29 +0200+02:002930#30Wed, 12 Sep 2018 12:37:29 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:37:29 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:37:29 +02003712379pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:37:29 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:37:29 +0200+02:002930#/30Wed, 12 Sep 2018 12:37:29 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:37:29 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 4 Regolamento Geoblocking – Reg. UE 2016/0152

Articolo 4 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152

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Accesso a beni o servizi

1.Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle seguenti situazioni:

(a)l’operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera nello Stato membro del cliente non viene effettuata da o per conto dell’operatore;

(b)l’operatore fornisce servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire l’accesso e l’uso di opere tutelate dal diritto d’autore o di altri materiali protetti;

(c)l’operatore fornisce servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), e tali servizi sono prestati al cliente nei locali dell’operatore o in un luogo fisico in cui l’operatore esercita la sua attività, in uno Stato membro diverso da quello di cui il cliente ha la cittadinanza o in cui ha la residenza o il luogo di stabilimento.

2.Il divieto di cui al del paragrafo 1, lettera b) non si applica agli operatori esentati dall’IVA in base alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.

3.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell’Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell’Unione impedisce all’operatore di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.

Per quanto riguarda le vendite di libri, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce agli operatori di applicare prezzi diversi a clienti in determinati territori, qualora siano tenuti a farlo a norma di leggi degli Stati membri conformi al diritto dell’Unione.

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