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FinTechNormativa

Articolo 4 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

By January 1, 2018#!30Fri, 21 Sep 2018 07:25:49 +0200+02:004930#30Fri, 21 Sep 2018 07:25:49 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830 21am30am-30Fri, 21 Sep 2018 07:25:49 +0200+02:007Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Fri, 21 Sep 2018 07:25:49 +0200257259amFriday=2107#!30Fri, 21 Sep 2018 07:25:49 +0200+02:00Europe/Rome9#September 21st, 2018#!30Fri, 21 Sep 2018 07:25:49 +0200+02:004930#/30Fri, 21 Sep 2018 07:25:49 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Fri, 21 Sep 2018 07:25:49 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 4 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

Articolo 4 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

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Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 e’ sostituito dal seguente: « Art. 3 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 5 milioni e il fatturato e’ disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8; articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell’articolo 4, commi 2 e 3.

2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell’agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall’articolo 3, dall’articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e dall’articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile. ». 2. L’articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 e’ sostituito dal seguente: « Art. 4 (Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 5 milioni e il fatturato e’ disponibile e determinabile, per la violazione dell’articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009. 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell’agente in servizi di pagamento la violazione di cui al comma precedente, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile. ».

3. L’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 e’ sostituito dal seguente: « Art. 5 (Autorita’ competente per l’irrogazione delle sanzioni). – 1. La Banca d’Italia e’ autorita’ competente ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto. ».

4. Dopo l’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e’ inserito il seguente: « Art. 5-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni). – 1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l’articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono secondo i termini e le modalita’ previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato. ».

 

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