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Normativa

Articolo 30 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:01:23 +0200+02:002330#30Tue, 18 Sep 2018 22:01:23 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:01:23 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:01:23 +02000110019pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:01:23 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:01:23 +0200+02:002330#/30Tue, 18 Sep 2018 22:01:23 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:01:23 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 30 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

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1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.

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