Articolo 3 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152
Accesso alle interfacce online
1.Gli operatori non possono bloccare o limitare attraverso l’uso di misure tecnologiche o in altro modo l’accesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.
2.Gli operatori non possono, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, reindirizzare i clienti ad una versione della loro interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non abbia dato preventivamente il proprio consenso esplicito al reindirizzamento.
In caso di reindirizzamento con l’esplicito consenso del cliente, la versione originale dell’interfaccia online deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.
3.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco, la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento di determinati clienti o di clienti in determinati territori sia necessario al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell’Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell’Unione.
4.Quando l’operatore blocca o limita l’accesso dei clienti a un’interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell’interfaccia online in conformità con il paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. Tale giustificazione è data nella lingua dell’interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.