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Normativa

Articolo 3 – Delibera INDENNIZZI n. 347/18/CONS, Allegato A

By December 17, 2018No Comments

Articolo 3 – Delibera INDENNIZZI n. 347/18/CONS, Allegato A

Articolo 3 – Indennizzo automatico

1. Gli operatori corrispondono in maniera automatica gli indennizzi previsti agliarticoli 4, comma 1, e 5, comma 1, mediante accredito nella prima fattura utile decorsi quarantacinque giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso,se successiva alla segnalazione, ferma restando la possibilità di ripetere successivamente somme che dovessero risultare indebitamente versate.

2. Se la somma da corrispondere a titolo d’indennizzo è superiore all’importo della prima fattura utile, la parte in eccesso, se superiore a euro 100, è corrisposta su richiesta dell’utente mediante assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall’intestatario,entro il termine di trenta giorni dall’emissione di tale fattura.

3. Per le utenze con pagamento anticipato del traffico la corresponsione dell’indennizzo avviene mediante accredito del corrispettivo, con contestuale avviso all’utente dell’avvenuto accredito, anche tramite SMS o email, entro sessanta giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva. Il corrispettivo accreditato è considerato credito trasferibile e monetizzabile.

4. In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra le parti avvenuta prima della emissione della fattura contenente l’indennizzo erogato ai sensi del comma 1, ovvero su espressa richiesta dell’utente se la somma da indennizzare è superiore a euro 100, la corresponsione dell’indennizzo avviene a mezzo assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall’intestatario, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla richiesta di liquidazione da parte dell’utente.

5. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai commi 1 a 4 è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 31, della Legge.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai servizi di televisione a pagamento.

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