Articolo 3 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta
1. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e’ inserito il seguente: « Titolo IV-bis (Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta) Capo I Art. 34-bis (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori). – 1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all’interno dello stesso schema di carte di pagamento.
2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita’ prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento: a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicita’, confrontabilita’ ed equita’, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’operazione di pagamento; b) trasmettono alla Banca d’Italia, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita’ di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione puo’ anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 % del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. A tal fine gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d’Italia, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita’ di rispetto dei criteri del presente comma.
4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.
5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.
6. La Banca d’Italia definisce le modalita’ e i termini per l’invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente. Art. 34-ter (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori). – 1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. 2. La Banca d’Italia definisce le modalita’ e i termini per l’invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al primo comma. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.
Art. 34-quater (Autorita’ competenti)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia e’ designata quale autorita’ competente ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato.
2. L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato e’ designata quale autorita’ competente per l’inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette nonche’ degli illeciti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 751/2015 a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento, applicando i poteri di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005. Nell’esercizio di questa competenza, l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora la condotta illecita sia posta in essere da un soggetto sul quale la Banca d’Italia esercita i propri poteri di vigilanza o sorveglianza, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d’Italia.
3. Le autorita’, di cui ai commi 1 e 2, collaborano nell’esercizio delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di agevolare le rispettive funzioni e possono adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l’efficace applicazione del Regolamento.
4. La Banca d’Italia e l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato non possono opporsi, reciprocamente, il segreto d’ufficio.
5. Alla Banca d’Italia sono attribuiti poteri sanzionatori, di indagine e di controllo. L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato applica i poteri di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di garantire l’efficace adempimento degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 751/2015 e al presente Titolo, gli schemi di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza e ne danno comunicazione alla Banca d’Italia e all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato.
Capo II Art. 34-quinquies (Sanzioni)
1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 5 milioni e il fatturato e’ disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e all’articolo 34-ter, comma 1.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
3. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.
Art. 34-sexies (Altre sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 751/2015)
1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 5 milioni e il fatturato e’ disponibile e determinabile, per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafi 1 e 5, articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015. Nei casi in cui le violazioni siano commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione si applica nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita’ responsabili del funzionamento degli schemi stessi.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell’agente in servizi di pagamento violazioni alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relative alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita’ responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 5 milioni e il fatturato e’ disponibile e determinabile, per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 34-bis, commi 2 e 6 e all’articolo 34-ter, comma 2 del presente decreto e per le seguenti violazioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafi 1, 3, e 4, e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, all’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 6, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafi 1 e 2.
4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
5. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, e’ superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.
Art. 34-septies (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale)
1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quinquies e 34-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 34-octies, la Banca d’Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatore di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.
Art. 34-octies (Criteri per la determinazione delle sanzioni)
1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l’articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 34-quinquies o della durata delle relative sanzioni accessorie, e’ considerato indice di minore grado di responsabilita’ il fatto che la commissione interbancaria sia definita unilateralmente da uno schema di carte di pagamento.
Art. 34-novies (Procedura sanzionatoria)
1. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d’Italia e si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa e’ ubicata nel territorio della Repubblica, le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d’Italia; si applica il Capo VI, Titolo VIII, del decreto legislativo n. 385 del 1993.
3. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa e’ ubicata in altri Stati membri, la Banca d’Italia informa la autorita’ competente di questi Stati membri delle riscontrate violazioni del Regolamento (UE) 751/2015.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalita’ previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e i relativi proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 34-decies (Esposti)
1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 751/2015 e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorita’ giudiziaria. La Banca d’Italia informa il proponente l’esposto dell’esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».