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Normativa

Articolo 3 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:31:51 +0200+02:005130#30Tue, 18 Sep 2018 21:31:51 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 21:31:51 +0200+02:009Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 21:31:51 +0200319319pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 21:31:51 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:31:51 +0200+02:005130#/30Tue, 18 Sep 2018 21:31:51 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 21:31:51 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 3 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 3 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Definizioni

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1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per [1]:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (2);

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (2);

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (2);

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1, lettera c), e nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto (2);

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

[1] Modifica introdotta dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 221/2007.

[2] Modifica introdotta dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 221/2007.

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