Articolo 28 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita (1).
(1) Questo articolo è stato modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.