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Normativa

Articolo 27-quater Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:01:10 +0200+02:001030#30Tue, 18 Sep 2018 22:01:10 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:01:10 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:01:10 +02000110019pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:01:10 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:01:10 +0200+02:001030#/30Tue, 18 Sep 2018 22:01:10 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:01:10 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 27-quater Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 27-quater Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

(Oneri di informazione)

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1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all’articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera’ affinche’ sul proprio sito siano disponibili:

a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche’ sui codici di condotta adottati ai sensi dell’articolo 27-bis;

b) gli estremi delle autorita’, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;

c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale (1).

(1) Articolo inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 146/2007.

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