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Normativa

Articolo 25 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

By January 1, 2018#!30Sat, 21 Apr 2018 19:23:16 +0200+02:001630#30Sat, 21 Apr 2018 19:23:16 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830 21pm30pm-30Sat, 21 Apr 2018 19:23:16 +0200+02:007Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Sat, 21 Apr 2018 19:23:16 +0200237234pmSaturday=2107#!30Sat, 21 Apr 2018 19:23:16 +0200+02:00Europe/Rome4#April 21st, 2018#!30Sat, 21 Apr 2018 19:23:16 +0200+02:001630#/30Sat, 21 Apr 2018 19:23:16 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Sat, 21 Apr 2018 19:23:16 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 25 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Recepimento

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1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 9 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 maggio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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