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Normativa

Articolo 24 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

By January 1, 2018#!30Sat, 21 Apr 2018 19:22:15 +0200+02:001530#30Sat, 21 Apr 2018 19:22:15 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830 21pm30pm-30Sat, 21 Apr 2018 19:22:15 +0200+02:007Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Sat, 21 Apr 2018 19:22:15 +0200227224pmSaturday=2107#!30Sat, 21 Apr 2018 19:22:15 +0200+02:00Europe/Rome4#April 21st, 2018#!30Sat, 21 Apr 2018 19:22:15 +0200+02:001530#/30Sat, 21 Apr 2018 19:22:15 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Sat, 21 Apr 2018 19:22:15 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 24 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Misure transitorie

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1.   Fatto salvo l’articolo 25 e al fine di fornire agli Stati membri ulteriori possibilità di un’adeguata cooperazione durante il periodo di recepimento, il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT iniziano a svolgere i compiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 3, rispettivamente entro il 9 febbraio 2017.

2.   Per il periodo compreso dal 9 febbraio 2017 al 9 novembre 2018 e al fine di sostenere gli Stati membri nell’adottare un approccio coerente nel processo di identificazione degli operatori di servizi essenziali, il gruppo di cooperazione esamina la procedura, la sostanza e il tipo delle misure nazionali che consentono l’identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico conformemente ai criteri di cui agli articoli 5 e 6. Il gruppo di cooperazione esamina altresì, su richiesta di uno Stato membro, specifici progetti di misure nazionali di tale Stato membro volte a consentire l’identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico conformemente ai criteri di cui agli articoli 5 e 6.

3.   Entro il 9 febbraio 2017 e ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano un’adeguata rappresentanza in seno al gruppo di cooperazione e alla rete di CSIRT.

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