Articolo 24 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005
Pratiche commerciali aggressive
1. E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (1).
(1) Questo articolo è stato sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.