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Normativa

Articolo 23 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

By January 1, 2018#!30Sat, 21 Apr 2018 19:21:34 +0200+02:003430#30Sat, 21 Apr 2018 19:21:34 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830 21pm30pm-30Sat, 21 Apr 2018 19:21:34 +0200+02:007Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Sat, 21 Apr 2018 19:21:34 +0200217214pmSaturday=2107#!30Sat, 21 Apr 2018 19:21:34 +0200+02:00Europe/Rome4#April 21st, 2018#!30Sat, 21 Apr 2018 19:21:34 +0200+02:003430#/30Sat, 21 Apr 2018 19:21:34 +0200+02:00-7Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Sat, 21 Apr 2018 19:21:34 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 23 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Riesame

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1.   Entro il 9 maggio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione della coerenza dell’approccio adottato dagli Stati membri nell’identificazione degli operatori di servizi essenziali.

2.   La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine e allo scopo di intensificare ulteriormente la cooperazione strategica e operativa, la Commissione tiene conto delle relazioni del gruppo di cooperazione e della rete dei CSIRT sull’esperienza acquisita a livello strategico e operativo. Nell’ambito del riesame, la Commissione valuta anche l’elenco di cui agli allegati II e III e la coerenza nell’identificazione degli operatori di servizi essenziali e dei servizi nei settori di cui all’allegato II. La prima relazione è presentata entro il 9 maggio 2021.

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