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Normativa

Articolo 20 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

By January 1, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 14:19:13 +0200+02:001330#30Wed, 12 Sep 2018 14:19:13 +0200+02:00-2Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 14:19:13 +0200+02:002Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 14:19:13 +0200192199pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 14:19:13 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 14:19:13 +0200+02:001330#/30Wed, 12 Sep 2018 14:19:13 +0200+02:00-2Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 14:19:13 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 20 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Articolo 20 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Notifica volontaria

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1.   Fatto salvo l’articolo 3, i soggetti che non sono stati identificati come operatori di servizi essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono notificare, su base volontaria, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi da loro prestati.

2.   Nel trattamento delle notifiche, gli Stati membri agiscono secondo la procedura di cui all’articolo 14. Gli Stati membri possono trattare le notifiche obbligatorie prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie. Le notifiche volontarie sono trattate soltanto qualora tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo per gli Stati membri interessati.

La notifica volontaria non può avere l’effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica.

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