Articolo 19 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)
Normazione
1. Per promuovere l’attuazione convergente dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, senza fare imposizioni o discriminazioni a favore dell’uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l’uso di norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi.
2. L’ENISA, in collaborazione con gli Stati membri, redige pareri e linee guida riguardanti tanto i settori tecnici da prendere in considerazione in relazione al paragrafo 1, quanto le norme già esistenti, comprese le norme nazionali degli Stati membri, che potrebbero essere applicate a tali settori.