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Normativa

Articolo 19 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:54:44 +0200+02:004430#30Tue, 18 Sep 2018 21:54:44 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 21:54:44 +0200+02:009Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 21:54:44 +0200549549pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 21:54:44 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 21:54:44 +0200+02:004430#/30Tue, 18 Sep 2018 21:54:44 +0200+02:00-9Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 21:54:44 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 19 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 19 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Ambito di applicazione

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1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonche’ alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita’ ingannevole e di pubblicita’ comparativa illecita e’ assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145 (2).

2. Il presente titolo non pregiudica:

a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita’ od efficacia del contratto;

b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non e’ applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi..

(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

(2) Comma modificato dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con, modificazioni dalla Legge n. 27/2012.

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