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Normativa

Articolo 18 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

By January 1, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 14:19:02 +0200+02:000230#30Wed, 12 Sep 2018 14:19:02 +0200+02:00-2Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 14:19:02 +0200+02:002Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 14:19:02 +0200192199pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 14:19:02 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 14:19:02 +0200+02:000230#/30Wed, 12 Sep 2018 14:19:02 +0200+02:00-2Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 14:19:02 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 18 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Articolo 18 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Giurisdizione e territorialità

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1.   Ai fini della presente direttiva, un fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali è considerato avere il suo stabilimento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro.

2.   Un fornitore di servizi digitali che non è stabilito nell’Unione, ma offre servizi di cui all’allegato III all’interno dell’Unione, designa un rappresentate nell’Unione. Il rappresentante è stabilito in uno di quegli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante.

3.   La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.

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