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Normativa

Articolo 14 – Delibera INDENNIZZI n. 347/18/CONS, Allegato A

By December 17, 2018No Comments

Articolo 14 – Delibera INDENNIZZI n. 347/18/CONS, Allegato A

Articolo 14 – Esclusione dagli indennizzi

1. Se l’utente ha utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in manieraanomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato,sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi conseguentio, comunque, collegati a tale utilizzo

2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s’intende come “anomalo” il trafficogiornaliero finalizzato a autoricarica superiore a due ore di conversazione e a 50 SMS oMMS, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

3. L’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso anomalo di cui ai commi 1 e 2 o che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi previsti contrattualmente per tale evenienza, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli indennizzi relativi, tra l’altro, alla sospensione o interruzione dei servizi e alla gestione dei reclami.

4. Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte.

2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s’intende come “anomalo” il traffico giornaliero finalizzato a autoricarica superiore a due ore di conversazione e a 50 SMS o MMS, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.3. L’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso anomalo di cui ai commi 1 e 2 o che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi previsti contrattualmente per tale evenienza, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli indennizzi relativi, tra l’altro, alla sospensione o interruzione dei servizi e alla gestione dei reclami.4. Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte.

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