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Normativa

Articolo 125 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:23 +0200+02:002330#30Tue, 18 Sep 2018 22:32:23 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:32:23 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:32:23 +02003210329pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:23 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:23 +0200+02:002330#/30Tue, 18 Sep 2018 22:32:23 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:23 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 125 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 125 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Prescrizione

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1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identita’ del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravita’ sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.

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