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Normativa

Articolo 119 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:05 +0200+02:000530#30Tue, 18 Sep 2018 22:32:05 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:32:05 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:32:05 +02003210329pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:05 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:05 +0200+02:000530#/30Tue, 18 Sep 2018 22:32:05 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:32:05 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 119 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 119 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Messa in circolazione del prodotto

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1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.

3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

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