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Normativa

Articolo 118 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:31:59 +0200+02:005930#30Tue, 18 Sep 2018 22:31:59 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:31:59 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:31:59 +02003110319pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:31:59 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:31:59 +0200+02:005930#/30Tue, 18 Sep 2018 22:31:59 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:31:59 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 118 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 118 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Esclusione della responsabilità

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1. La responsabilità è esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attivita’ professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformita’ del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

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