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Normativa

Articolo 117 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:31:52 +0200+02:005230#30Tue, 18 Sep 2018 22:31:52 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:31:52 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:31:52 +02003110319pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:31:52 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:31:52 +0200+02:005230#/30Tue, 18 Sep 2018 22:31:52 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:31:52 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 117 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 117 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Prodotto difettoso

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1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

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