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Normativa

Articolo 109 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:27:47 +0200+02:004730#30Tue, 18 Sep 2018 22:27:47 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:27:47 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:27:47 +02002710279pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:27:47 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:27:47 +0200+02:004730#/30Tue, 18 Sep 2018 22:27:47 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:27:47 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 109 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 109 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Sorveglianza del mercato

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1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:

a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attivita’ di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita’ di controllo e sorveglianza. Le modalita’ operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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