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Normativa

Art. 8 – Proposta di Regolamento e-Privacy

By October 24, 2018No Comments

Art. 8 – Proposta di Regolamento e-Privacy

Art. 8 – Proposta di Regolamento e-Privacy

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Tutela delle informazioni conservate nell’apparecchiatura terminale relative agli utenti finali

1. L’uso delle capacità di trattamento e conservazione dell’apparecchiatura terminale e la raccolta di informazioni dall’apparecchiatura terminale degli utenti finali, comprese informazioni relative ai programmi e i componenti, da parte di una parte diversa dall’utente finale, è proibita, eccetto per i seguenti motivi:

(a) se necessario al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica su una rete di comunicazione elettronica; oppure

(b) se l’utente finale ha prestato il suo consenso; oppure

(c) se necessario per erogare un servizio della società dell’informazione richiesto dall’utente finale; oppure

(d) se necessario per misurare il pubblico del web, purché tale misurazione sia effettuata dal fornitore del servizio della società dell’informazione richiesto dall’utente finale.

2. La raccolta delle informazioni emesse dall’apparecchiatura terminale per consentirne la connessione a un altro dispositivo o a un’apparecchiatura di rete è proibita, eccetto se:

(a) effettuata esclusivamente al fine di e per il tempo necessario a stabilire una connessione; oppure

(b) se è visualizzato un avviso chiaro e ben visibile, inteso a informare almeno delle modalità, delle finalità, del responsabile e di ogni altra informazione richiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 679/2016, della raccolta di dati personali nonché di ogni misura a disposizione dell’utente finale dell’apparecchiatura terminale per arrestare o minimizzare tale raccolta.

La raccolta di tali informazioni è subordinata all’applicazione di opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi, conformemente a quanto disposto all’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Le informazioni da comunicare agli interessati a norma del paragrafo 2, lettera b), possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme della raccolta.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 al fine di stabilire le informazioni da comunicare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

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