Art. 3 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Ambito di applicazione e rappresentante territoriali
1. Il presente regolamento si applica:
(a) alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell’Unione, indipendentemente dall’obbligo di pagamento da parte degli utenti finali;
(b) all’utilizzo di tali servizi;
(c) alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali ubicati nell’Unione.
2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell’Unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell’Unione.
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono ubicati gli utenti finali di tali servizi di comunicazione elettronica.
4. Il rappresentante ha il potere di rispondere a domande e fornire informazioni oltre o in vece del fornitore rappresentato, in particolare alle autorità di controllo e agli utenti finali, in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche al fine di garantire la conformità con il presente regolamento.
5. La designazione di un rappresentante a norma del paragrafo 2 lascia impregiudicate le azioni legali che potrebbero essere promosse contro una persona fisica o giuridica che effettua il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell’Unione verso utenti finali ubicati nell’Unione.