Art. – Proposta di Regolamento e-Privacy
Clausola di monitoraggio e valutazione
1. Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione stila un programma particolareggiato per il monitoraggio dell’efficacia del presente regolamento.
2. Non oltre tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e ne presenta i risultati salienti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Se del caso la valutazione proporrà di modificare o abrogare il presente regolamento alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici o economici.