Art. 24 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento, in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 23, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 18 mesi dalla data di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e comunica sollecitamente ogni successiva modifica.