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Normativa

Articolo 2 Regolamento Geoblocking – Reg. UE 2016/0152

By January 1, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:37:20 +0200+02:002030#30Wed, 12 Sep 2018 12:37:20 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:37:20 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:37:20 +02003712379pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:37:20 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:37:20 +0200+02:002030#/30Wed, 12 Sep 2018 12:37:20 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:37:20 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 2 Regolamento Geoblocking – Reg. UE 2016/0152

Articolo 2 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152

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Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, all’articolo 2, paragrafi 10, 20 e 30 del regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e all’articolo 4, paragrafi 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 e 30 della direttiva (UE) 2015/2366.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(b)“consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

(c)“cliente”: un consumatore o un’impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all’interno dell’Unione, a scopo diverso dalla rivendita;

(d)“condizioni generali di accesso”: tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita, che regolano l’accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico da o per conto dell’operatore e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l’operatore e il cliente;

(e)“bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque imposta dalle autorità giudiziarie; l’acqua, il gas e l’energia elettrica sono considerati beni ai sensi del presente regolamento quando sono messi in vendita in volume limitato o in quantità determinata;

(f)“interfaccia online”: qualsiasi software, compresi siti web e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l’accesso a prodotti o servizi dell’operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;

(g)“servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;

(h)“operatore” qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

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