Art. 2 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Ambito di applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali.
2. Il presente regolamento non si applica:
(a) alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione;
(b) alle attività degli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo II, del trattato sull’Unione europea;
(c) ai servizi di comunicazione elettronica non accessibili al pubblico;
(d) alle attività delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;
3. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione europea è disciplinato dal regolamento (UE) 00/0000 [nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001].
4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l’applicazione della direttiva 2000/31/CE 26, in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.
5. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2014/53/UE.