Art. 168 Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018
Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un’interruzione o turba la regolarita’ di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.