Art. 166 Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018
Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori
1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e’ soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche’ delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
3. Il Garante è l’organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonchè ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
4. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d’iniziativa del Garante, nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell’articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalita’ del provvedimento da adottare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
7. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo’ essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attivita’ di sensibilizzazione e di ispezione nonche’ di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.
9. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita’ del procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformita’ ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall’articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.