Art. 16 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Comunicazioni indesiderate
1. Le persone fisiche o giuridiche possono avvalersi dei servizi di comunicazione elettronica al fine di inviare comunicazioni di commercializzazione diretta a utenti finali aventi natura di persone fisiche che hanno espresso il loro consenso.
2. Allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri prodotti o servizi analoghi, solamente se ai clienti è offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi gratuitamente e agevolmente a tale uso. Il diritto di obiezione è dato al momento della raccolta e ogniqualvolta si invii un messaggio.
3.Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, le persone fisiche o giuridiche che usano servizi di comunicazione elettronica per effettuare chiamate di commercializzazione diretta:
(a) presentano l’identità di una linea alla quale possono essere contattati; oppure
(b) presentano un codice o prefisso specifico che identifichi il fatto che trattasi di chiamata a fini commerciali.
4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire per legge che l’effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta vocali verso utenti finali aventi natura di persone fisiche è consentita solo nel rispetto degli utenti finali che sono persone naturali che non hanno espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni.
5. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto dell’Unione e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela degli interessi legittimi degli utenti finali aventi natura di persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate inviate con i mezzi di cui al paragrafo 1.
6. Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell’identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare agevolmente il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di attuazione a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, specificando il codice/prefisso inteso a identificare le chiamate commerciali, a norma del paragrafo 3, lettera b).