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Normativa

Art. 12 – Proposta di Regolamento e-Privacy

By October 24, 2018No Comments

Art. 12 – Proposta di Regolamento e-Privacy

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Presentazione e restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata

1. Qualora sia prevista la presentazione della linea chiamante e connessa a norma dell’articolo [107] della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche], i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico comunicano quanto segue:

(a) la possibilità per l’utente finale chiamante di impedire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante per ogni singola chiamata, per connessione o su base permanente;

(b) la possibilità per l’utente finale chiamato di impedire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante per le chiamate in entrata;

(c) la possibilità per l’utente finale chiamato di rifiutare le chiamate in entrata se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata bloccata dall’utente finale chiamante;

(d) la possibilità per l’utente finale chiamato di impedire la presentazione dell’identificativo della linea connessa all’utente finale chiamante.

2. Le possibilità di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) sono messe a disposizione degli utenti finali in modo semplice e a titolo gratuito.

3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche alle chiamate provenienti dall’Unione e dirette verso paesi terzi. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), si applica anche alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi.

4. Qualora sia offerta la presentazione della linea chiamante o l’identificazione della linea connessa, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico comunicano al pubblico le informazioni in merito alle opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

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