Art. 11 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Restrizioni
1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro può limitare per mezzo di una misura legislativa l’ambito di applicazione degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 5 a 8 se siffatta limitazione rispetta l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria, appropriata e proporzionata in una società democratica intesa a salvaguardare uno o più interessi pubblici ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2016/679 o un monitoraggio, un’ispezione o una funzione regolamentare in relazione all’esercizio dell’autorità ufficiale per tali interessi.
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica adottano procedure interne intese a rispondere alle richieste di accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche degli utenti finali in base a una misura legislativa adottata ai sensi del paragrafo 1. Su richiesta forniscono alla competente autorità di controllo informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulla loro risposta.