Accesso agli atti e ai documenti della Pubblica Amministrazione, la trasparenza e l’accesso civico nell’era della digitalizzazione
di Valentina Brovedani
Nell’ottica dell’innovato rapporto tra amministrazione e cittadino, il diritto di accesso ai documenti amministrativi diventa strumento per il cittadino di supervisione sull’attività amministrativa, allo scopo di favorire la trasparenza e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione.
In tale contesto, l’innovazione tecnologica costituisce un tassello importante del cambiamento e, seppure come semplice strumento, è alla base del processo di digitalizzazione finalizzato a fornire servizi più semplici e più efficaci per i cittadini.
Un importante contributo è stato dato dal D.Lgs. n. 82/2005, il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, che imponeva alle amministrazioni l’obbligo di realizzare siti istituzionali su reti telematiche secondo i princìpi di accessibilità (art. 53 CAD) e di completezza del contenuto (art. 54 CAD), e dalla sua successiva modifica – con il D.Lgs. n. 33/2013 – che ha istituito la sezione dei siti web “Amministrazione trasparente” e consolidato il diritto alla conoscibilità di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Parallelamente, prima, il c.d. decreto trasparenza – D.Lgs. 33/2003 – si premurava di garantire ed estendere il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art. 5), istituendo il c.d. accesso civico; poi, il D.Lgs. 97/2016 di attuazione della c.d. Legge Madia, ispirandosi al modello statunitensedel Freedom of Information Act (FOIA), trasformava le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di determinati interessi pubblici e privati nell’eccezione alla regola.
Il FOIA e la successiva Circolare 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, introducevano così il c.d. accesso civico generalizzato – che, a differenza dell’accesso civico semplice, si estende a tutti i dati e documenti in possesso delle P.A. all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge – segnando un punto di svolta nell’ottica dei rapporti con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali.
Il ruolo di protagonista e garante della riservatezza resta riservato all’amministrazione titolare del procedimento, che dovrà occuparsi di raccogliere documenti e atti in un fascicolo informatico, nel rispetto delle regole di sicurezza, cura e conservazione dei dati informatici; in esso dovranno essere indicati l’amministrazione procedente, il responsabile del procedimento, l’oggetto del procedimento, i tempi di formazione dell’atto, le modalità di accesso e la collegabilità con altri documenti afferenti il medesimo oggetto (artt. 41 ss. CAD).
La normativa vigente (art. 24, lett. d), l. n. 241/1990 e art. 60, D.Lgs. 196/2003) esclude il diritto di accesso quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o giuridiche con particolare riferimento ad alcuni interessi, tra cui quello epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari; consentendolo, invece, solo se la situazione giuridica sottesa con la richiesta sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Il nuovo Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati non modifica le norme nazionali in materia di accesso, ma si limita a fissare delle regole più stringenti, sia per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte degli enti pubblici, sia per quanto riguarda la trasparenza verso il cittadino.
In tal senso il GDPR sancisce l’esigenza di rispettare il principio di finalità, non solo nell’ambito dei trattamenti di dati da parte della pubblica amministrazione, ma anche nella fase di diffusione o comunicazione di dati a privati, trattandosi comunque di trattamenti. Quindi, anche in tema di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, essendo uno specifico trattamento, occorre che gli scopi dello stesso siano definiti e rispettati scrupolosamente, così contemperando le esigenze in contrasto.
Il GDPR, quindi, ha un impatto sulla pubblicazione di dati che le amministrazioni ritengono necessari per assicurare maggiore trasparenza. Invece, non avrà un impatto sull’accesso agli atti che rimane regolamentato dagli Stati.
Bibliografia:
AVENI A., “Il diritto di accesso agli atti nella pubblica amministrazione. Aggiornato al D.Lgs. n. 97/2016 e alla giurisprudenza del febbraio 2018″, La Moderna, 2018.
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