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Privacy & GDPR

Elenco completo sanzioni previste dal GDPR – Regolamento Europeo Privacy

By July 10, 2017#!28Thu, 28 Feb 2019 00:28:12 +0100+01:001228#28Thu, 28 Feb 2019 00:28:12 +0100+01:00-12Europe/Rome2828Europe/Rome201928 28am28am-28Thu, 28 Feb 2019 00:28:12 +0100+01:0012Europe/Rome2828Europe/Rome2019282019Thu, 28 Feb 2019 00:28:12 +01002812282amThursday=2107#!28Thu, 28 Feb 2019 00:28:12 +0100+01:00Europe/Rome2#February 28th, 2019#!28Thu, 28 Feb 2019 00:28:12 +0100+01:001228#/28Thu, 28 Feb 2019 00:28:12 +0100+01:00-12Europe/Rome2828Europe/Rome201928#!28Thu, 28 Feb 2019 00:28:12 +0100+01:00Europe/Rome2#No Comments

Sanzioni previste dal Regolamento Privacy Europeo (UE/2016/679)

Di seguito sono riportate tutte le sanzioni (c.d. multe) previste dal Regolamento Europeo che, ai sensi dell’art. 83 del Reg. UE/2016/679 devono avere carattere di effettività, proporzionalità e dissuasività.

Le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nell’elenco che segue, possono essere integrative, oppure completamente sostitutive delle sanzioni correttive indicate nell’elenco successivo e si distinguono in sanzioni di carattere economico e sanzioni correttive.

La decisione sull’applicazione delle sanzioni spetta all’autorità di controllo (in Italia: l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), che, nella valutazione, tiene conto delle circostanze del singolo caso, ossia:
– della natura, gravità e durata della violazione
– del carattere doloso o colposo della violazione
– delle misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati
– delle eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento
– del grado di cooperazione con l’autorità di controllo
– degli eventuali altri fattori aggravanti


SANZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

  • Inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento; inosservanza degli obblighi dell’organismo di certificazione; inosservanza degli obblighi dell’organismo di controllo:
    fino a 10 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente.
  • Inosservanza dei principi base del trattamento; inosservanza dei diritti degli interessati; inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in paesi terzi o verso organizzazioni internazionali; inosservanza di un ordine, limitazione provvisoria o definitiva o di un ordine di sospensione dei flussi da parte dell’autorità di controllo:
    fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente.
  • Inosservanza di un ordine correttivo dell’autorità di controllo:
    fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente.

SANZIONI CORRETTIVE:

Le sanzioni correttive sono connesse ai poteri dell’Autorità di controllo. Essi consistono nel:

  • Rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono violare il GDPR
  • Rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del GDPR
  • Ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i relativi diritti
  • Ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del GDPR, anche specificando in che modo ed entro quale termine
  • Ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali
  • Imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento
  • Ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali
  • Revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti
  • Infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta alle presenti misure (v. sopra)
  • Ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale

Manuali consigliati per un efficace approfondimenti sulle sanzioni:

     


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