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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 85 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 7, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:23:00 +0200+02:000030#30Wed, 12 Sep 2018 12:23:00 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:23:00 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:23:00 +02002312239pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:23:00 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:23:00 +0200+02:000030#/30Wed, 12 Sep 2018 12:23:00 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:23:00 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 85 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Trattamento e libertà d’espressione e di informazione

1.   Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2.   Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione.

3.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

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