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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 84 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 7, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:20:27 +0200+02:002730#30Wed, 12 Sep 2018 12:20:27 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:20:27 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:20:27 +02002012209pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:20:27 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:20:27 +0200+02:002730#/30Wed, 12 Sep 2018 12:20:27 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:20:27 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 84 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 84 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

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APPROFONDIMENTO

Leggi anche: Tutte le sanzioni del GDPR – Overview & guida completa delle sanzioni

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