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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 80 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 7, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:50 +0200+02:005030#30Wed, 12 Sep 2018 12:19:50 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:19:50 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:19:50 +02001912199pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:50 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:50 +0200+02:005030#/30Wed, 12 Sep 2018 12:19:50 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:50 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 80 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 80 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Rappresentanza degli interessati

1.   L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’articolo 82.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

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