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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 79 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 7, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:43 +0200+02:004330#30Wed, 12 Sep 2018 12:19:43 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:19:43 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:19:43 +02001912199pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:43 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:43 +0200+02:004330#/30Wed, 12 Sep 2018 12:19:43 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:43 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 79 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 79 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

2.   Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri.

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